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NOMINA RLS – OBBLIGHI AZIENDALI

Circolare n.02 del 23/03/2022

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RLS: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – è una figura che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali. In quest’ultimo caso i lavoratori possono comunque decidere di non avvalersi di tali rappresentanze e procedere all’elezione di un RLS svincolato dai sindacati. L’RLS rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è rieleggibile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata, che consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità. Se l’RLS non viene formato, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto fino a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.



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