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DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14.08.2020 – DECRETO “AGOSTO” – LAVORO

Decreto “Agosto”: prime indicazioni INPS sulla gestione delle nuove domande di CIGO,

CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA:

Trattamenti d’integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario è rideterminato il periodo dei trattamenti d’integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Approfondimenti

A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

 Attenzione

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Riguardo all’articolazione delle nuove settimane di trattamenti, il D.L. n. 104/2020 ripropone, per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel

raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;

  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione

del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio

2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che

non richiedono trattamenti di cassa integrazione

 

  1. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l’emergenza  da COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1  del presente decreto e che abbiano gia’ fruito,  nei  mesi  di  maggio  e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo  delle prestazioni pensionistiche, e’ riconosciuto l’esonero dal  versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del doppio delle ore di integrazione salariale gia’ fruite  nei  predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi dovuti  all’INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.

L’esonero di cui al presente articolo puo’ essere riconosciuto  anche ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020, collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio 2020.

  1. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all’articolo 14 del  presente decreto.
  2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta  la revoca dall’esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  del presente decreto con  efficacia  retroattiva  e  l’impossibilita’  di presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell’articolo
  3. L’esonero di cui al presente articolo e’ cumulabile  con  altri esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale dovuta.

 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per assunzioni a tempo indeterminato

 

  1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente  all’entrata  in  vigore  del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro

domestico, e’ riconosciuto, ai sensi del comma  4  e  ferma  restando l’aliquota di computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall’assunzione,  con esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all’INAIL,  nel  limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua, riparametrato e applicato su base mensile.

  1. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori  che  abbiano  avuto  un contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
  2. L’esonero di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche nei  casi  di trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e’  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione previdenziale dovuta.

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi  e

individuali per giustificato motivo oggettivo

 

  1. Ai datori di lavoro che non abbiano  integralmente  fruito  dei trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero  dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di  cui  agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano altresi’ sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
  2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi’, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo  7 della medesima legge.
  3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e  2  non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  societa’  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attivita’, nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita’  che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali comparativamente  piu’  rappresentative  a  livello   nazionale,   di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori  e’ comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all’articolo  1  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi’  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio  provvisorio  dell’impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso.
  4. Il datore di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo  3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo’, in deroga  alle  previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo  il  recesso  purche’  contestualmente  faccia richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione di continuita’, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.

Roma, lì 03.09.2020

Cordiali saluti



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