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EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI (DL 124/2019)

DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020 – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI (DL 124/2019)

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Approndimento 2.5.20 Sospensione versamenti fiscali e Appalti

Norme e circolari dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente la n. 8/E (sul Decreto Cura Italia n. 18 del 17.03.2020) e n. 9/E (sul Decreto Liquidità 23 del 08.03.2020), intervengono sulla nuova disciplina degli appalti varata da pochi mesi.

 DECRETO CURA ITALIA E  SOSPENSIONE VERSAMENTI MARZO

1) Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17.03.2020 ha SOSPESO, ai sensi dell’art. 62 comma 2, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per le aziende con compensi non superiori a 2 milioni.

Il testo prevede che “2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi
i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.”

2) La circolare 8/E ADE, al punto 1.9, pag. 22 specifica che: Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.  

DECRETO LIQUIDITA’ E SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE E MAGGIO

  • Il Decreto Liquidità n. 23 del 08.04.2020 prevede, all’art. 18 che “per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello
  • in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 10 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30.06.2020 o in 5 rate.”

2) La Circolare 9/E dell’Agenzia Entrate specifica, al punto 2.1 (pag. 10 e 11) che: Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto:  per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano 11 sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore; nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento; i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto.”

CONCLUSIONI

La sospensione della disciplina degli appalti (DL 124/2019) è prevista per le scadenze dei versamenti relative ai mesi di marzo, aprile e maggio, alle condizioni sopra indicate, per cui, in relazione a tali versamenti, la Committente non potrà effettuare trattenute di alcun genere.

Cordiali saluti



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