News

business

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI “DECRETO LIQUIDITA’

DECRETO LIQUIDITA’ N. 23 DEL 08.04.2020 – CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI – ART. 18 SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

(Clicca qui per Scaricare in pdf)

Circolare n. 10 del 09.04.2020 sopensione versamenti aprile e maggio 2020

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Rispetto al precedente decreto, tuttavia, la sospensione non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

Versamenti sospesi

Da un punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione della sospensione rimane invariato rispetto al precedente decreto.

Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a procacciatori o rappresentanti ed agenti di commercio.

Periodo di sospensione

Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.

Soggetti interessati alla sospensione

Diversa la platea dei soggetti che potranno usufruire della presente sospensione: il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

  • i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
  • i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).

Occorre poi rilevare tre eccezioni:

  • i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi: indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo precedente;
  • per le attività costituite dopo il 31/03/2019 sono automaticamente sospesi.
  • i contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi, quindi 31/05 per settore turismo e 30/06 per settore sportivo

La sospensione per tali ultimi soggetti riguarda i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile / 16 maggio prossimo, per questi soggetti sono sospesi automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione.

Invece, per fruire della sospensione dell’imposta sul valore aggiunto, anch’essa in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà sempre necessario fornire la dimostrazione della riduzione delle entrate di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

La contrazione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

 

Mentre tale norma ben si addice ai soggetti che liquidano l’IVA con periodicità mensile la stessa non può estendersi ai contribuenti con periodicità trimestrale la cui scadenza di pagamento è prevista per il 16/08/2020, salvo ulteriori indicazione da parte del MEF.

Invece, sempre per i trimestrali se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

 

 

ATTENZIONE: I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in alternativa fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

 

 

 

 

 

SCADENZA SOGGETTI
Soggetti attivi nelle filiere danneggiate

(ex D.L. n. 9 e 18/2020)

Federazioni e società sportive dilettantistiche Altri soggetti
attivi nelle province maggiormente colpite: Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi attivi nel resto d’Italia
Ricavi o compensi 2019 NON superiori 50 milioni Ricavi o compensi 2019 superiori 50 milioni
16 aprile Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019
(vedi Altri Soggetti)

Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA

sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019 Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 50% di marzo 2019
16 maggio (vedi Altri Soggetti) Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019 Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 50% di aprile 2019

 

Le possibilità offerte dal Governo per poter beneficiare delle sospensioni obbliga i contribuenti a stilare una situazione contabile aggiornata per entrambi i mesi di osservazione.

Vi è una sovrapposizione di decreti e complicazioni da valutare per ogni singolo contribuente, Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il nostro Studio per poter analizzare la vostra situazione e valutare insieme la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.

Cordiali saluti



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Privacy e Cookies Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi