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CREDITO DI IMPOSTA PER BONUS PUBBLICITA’ ART. 98 DECRETO CURA ITALIA

 
CIRCOLARE N. 9 DEL 02.04.2020
ART. 98 DECRETO CURA ITALIA N. 18 DEL 17.03.2020

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Oggi affronteremo l’argomento sul credito d’imposta per Pubblicità già in essere a decorrere dal 2018. Questa rappresenta un importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari ”incrementali” programmati ed effettuati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale che nel 2018 e 2019 riconosceva un credito di imposta del 75% solo sul valore delle spese incrementali. Oggi, il nuovo decreto riconosce il 30% su tutta la spesa sostenuta con le condizioni sotto esposte.

 

Sotto il profilo soggettivo il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

 

Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione,

La norma inserisce il nuovo comma 1-ter, dell’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017 ai sensi del quale:

“Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1“.

 

Gli investimenti, quindi, devono rimanere ”incrementali”, con la conseguenza di escludere dall’agevolazione:

  • i soggetti per i quali il valore complessivo degli investimenti agevolabili 2020 non supera almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (2019);
  • i soggetti che iniziano l’attività nel 2020 o che non avevano effettuato investimenti pubblicitari nel 2019 (Parere del Consiglio di Stato n. 1255/2018 e Risposta ad interpello 18 ottobre 2018, n. 38).

 

L’invio delle comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito d’imposta dovrà essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 e successivamente confermata entro il 28/02/2021

 

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non rileva ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ online Dipartimento per l’informazione e l’editoria).

 

Si ricorda che terminato l’iter per la designazione del bonus pubblicità, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce con Decreto l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta con l’indicazione dei singoli importi determinati sulla base delle comunicazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate.

 

MODALITA’ DI UTILIZZO

Al momento si è ancora in attesa di una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione del codice tributo utilizzabile per poter fruire (in compensazione, con l’F24) del credito d’imposta introdotto.



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