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CIRCOLARE N. 5 DEL 24.03.2020 FOCUS ATTIVITA’ CHIUSE

DPCM DEL 22.02.2020

FOCUS CHIUSURA ATTIVITA’

 

Il presente Focus, ormai quotidiano, offre una sintesi schematica dell’ultimo intervento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nella serata di domenica 22 marzo, effettuato dal Governo in tema di contenimento della diffusione del Covid -19.

 

E’ da precisare che la questione dell’elenco delle attività che rimarranno aperte e di quelle che dovranno chiudere fino al prossimo 3 aprile 2020 si è fortemente complicata a causa del ripetuto susseguirsi di molti provvedimenti nell’arco di pochissimi giorni che, purtroppo, lasciano anche troppo spazio ad interpretazioni.

Pertanto, la presente lettura, potrà (dovrà) essere ulteriormente approfondita alla luce di specifici, ed inevitabili, interventi di chiarimento ad opera dei Ministeri.

 * * * * *

SOMMARIO:

  1. QUALI ATTIVITA’ CHIUDONO
  2. QUADRO GENERALE
  3. QUADRO SPECIFICO
  4. OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NON SOSPESE
  5. I TEMPI DELLE CHIUSURE
  6. DIVIETI DI TRASFERIMENTO DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA

 *****

  1. QUALI ATTIVITA’ CHIUDONO
  2. QUADRO GENERALE

Il DPCM DEL 22.03.2020 autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali che possono

essere aggiornate con nuovi decreti ministeriali (potranno pertanto essere aggiunte o tolte delle attività).

Allo stato nulla sembra cambiare per le attività commerciali autorizzate con il precedente DPCM del 11.03.2020.

In termini generali rimangono in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center e attività professionali.

Aperte e consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate (quindi a valle dell’attività autorizzata), purché venga data comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, indicando quali sono le specifiche attività svolte e il beneficiario (questo solo se non sono espressamente autorizzate ai sensi dell’allegato 1).  Fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa. L’attività non è soggetta a comunicazione se finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico essenziale. Consentite le attività dell’industria aerospaziale e della difesa e quelle di rilevanza strategica nazionale (lettera h), previa autorizzazione del Prefetto.

Tutte le attività che vengono sospese, ove possibile, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile» (Art. 1 lett. c).

  1. QUADRO SPECIFICO

Attività produttive e commerciali (Art. 1 lett. a): vengono sospese tutte le attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM (verificare codici ateco). Rimangono consentite quelle attività commerciali permesse in virtù del DPCM del 11.03.2020.

Attività professionali (Art. 1 lett. a): sono consentite le attività professionali purché vengano rispettate le previsioni di cu all’Art. 1 punto 7) del DPCM 11.03.2020, ossia a) lavoro agile dal proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare ferie e i congedi retribuiti; c) sospensione attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro; e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

ATTENZIONE: Alcune regioni hanno già disposto precise restrizioni ulteriori e più stringenti.

Attività sospese e prosecuzione in modalità smart (Art. 1 lett. c): Tutte le attività produttive sospese ai sensi dell’Art. 1 lett. a) possono continuare a lavorare a distanza o lavoro agile.

Attività funzionali a quelle consentite e attività a ciclo produttivo continuo (Art. 1 lett. d e g): Sono consentite tutte quelle attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1”.

Ciò significa che tutte le attività che appartengono alla filiera delle attività autorizzate e che siano ad essa funzionali possono continuare a lavorare, purché venga data comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva, indicando quali sono le attività svolte e il beneficiario. L’attività è legittimamente esercitata sulla base della mera comunicazione.

Sono altresì permessi gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione deriverebbe un grave danno. Medesime comunicazioni al Prefetto, come sopra.

Attività di servizio pubblico ed essenziali (Art. 1 lett. e): Rimangono consentite tutte le attività di servizi di pubblica utilità, ma rimangono sospese le aperture al pubblico di musei e luoghi di cultura, nonché i servizi che riguardano l’istruzione a meno che non gestiti da remoto. I servizi bancari e assicurativi sono tra le attività che rimarranno aperte. Per i dettagli, è bene contattare telefonicamente la propria banca in quanto molte di esse hanno ridotto l’operatività.

Farmacie e consegna prodotti (Art. 1 lett. f): viene permessa l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari. Consentita ogni attività per fronteggiare l’emergenza. Le farmacie e la para-farmacie rimarranno aperte e senza restrizioni di orario.

Attività industria aerospazio e difesa (Art. 1 lett h): Consentite le attività dell’industria aerospaziale e della difesa e quelle di rilevanza strategica nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

  1. OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE NON SOSPESE

Ai sensi dell’Art. 1, comma 3, le imprese non sospese devono rispettare i contenuti del protocollo di 13 punti relativi alle misure di contenimento della diffusione del virus firmato il 14.03.2020: I dipendenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura – Modalità di ingresso in azienda – Modalità di accesso dei fornitori esterni – Pulizia e sanificazione dei locali – Precauzioni igieniche personali – Dispositivi di protezione personale – Gestione spazi comuni – Organizzazione interna aziendale – Gestione entrata e uscita dipendenti – Spostamenti interni, riunioni ed eventi – Gestione persone sintomatiche – Sorveglianza sanitaria.

 

  1. I TEMPI DELLE CHIUSURE

Ai sensi dell’Art. 2 il decreto è in vigore già da oggi, lunedì 23 marzo, ma le aziende avranno tempo per completare la chiusura fino a mercoledì 25 ai sensi dell’Art. 1, comma 4 (ad esempio giacenze deteriorabili o attività propedeutiche alla chiusura).

Tutti i provvedimenti di chiusura, dunque anche i precedenti interventi (DPCM dell’11.03.2020 e Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020) che erano limitati al 25.03.2020, sono uniformati ad una scadenza unica, fissata al prossimo 03.04.2020.

 

  1. DIVIETI DI TRASFERIMENTO DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA

Viene introdotto il divieto di trasferimento dal comune in cui ci si trova, che vale sia che ci si sposti con mezzi di trasporto pubblico, sia con mezzi privati. Ci si potrà muovere da un comune all’altro solo per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza» o per «motivi di salute» eliminando il riferimento al “rientro presso la abitazione, residenza o abitazione”.

 

All. 1 al DPCM 22.03.2020 con codici ATECO attività aperte

 

Roma, lì 24.03.2020

Consul 7 Srl



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