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FOCUS: AIUTI ALLE IMPRESE, AUTONOMI E PROFESSIONISTI – DECRETO CURA ITALIA

FOCUS: AIUTI ALLE IMPRESE, AUTONOMI E PROFESSIONISTI – DECRETO CURA ITALIA

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Circolare n. 3 del 20.03.2020 – FOCUS MUTUI – AIUTI IMPRESE E PROFESSIONI

SOMMARIO:

  1. A)  SOSPENSINOE MUTUI (Art. 54 DL n. 18/2020)
  2. B)  MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 56 DL

18/2020)
C) ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS (Art. 44 DL 18/2020)

**** * A) SOSPENSIONE MUTUI (Art. 54 DL n. 18/2020)

1. CONTENUTO

L’oramai noto Decreto Cura Italia il Governo ha esteso i beneficiari della moratoria sui mutui prima casa (chiamato fondo di solidarietà Mutui prima casa o “Gasparrini”), già estesa recentemente, con altro Decreto legge (9/2020), in favore di chi ha avuto sospensioni o riduzioni di orario di lavoro di almeno 30 giorni.

Per i prossimi 9 mesi anche i lavoratori autonomi e professionisti (Art. 54, comma 1, lett. a) potranno richiedere “l’ammissione ai benefici del Fondo (moratoria fino a 18 mesi) purché siano in grado di autocertificare ai sensi degli ormai noti articoli 46 e 47 DPR 445/2000 (richiamati quotidianamente per le autocertificazioni sullo spostamento) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza. Nessun limite di accesso collegato al proprio modello ISEE.

2. MODALITA’ DI RICHIESTA E ATTESA DI DECRETI DI ATTUAZIONE

Sebbene lo strumento utilizzato per disporre la misura sia quella del Decreto legge, provvedimento immediatamente operativo, non sono note le modalità pratiche con cui richiedere tale moratoria.

Ed infatti, il medesimo articolo che prevede tale beneficio, al comma 3, dispone che occorrerà attendere un

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze con cui vengano adottate le

necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

DOCUMENTI NECESSARI (IN ATTESA DI CHIARIMENTI E DI DECRETI DEL MINISTERO)

Non servirà l’Isee per accedere al fondo ma servirà un’autocertificazione per le partite Iva che dovranno dichiarare di aver registrato in un trimestre (o in un minor lasso di tempo???) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus.

Sono ovviamente necessari dei chiarimenti anche in merito a questo aspetto, in quanto il Ministero dovrà fornire specifiche attuative perché non è chiaro quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.

4. COSA ACCADE IN CONCRETO

Laddove venisse concessa la sospensione il Fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota degli interessi sulle rate non versate, mentre la rimanente parte rimane in capo al richiedente il finanziamento. A seguito del termine della moratoria o sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi di interesse che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

Si ricorda che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire.

ATTENZIONE: se si hanno programmi di surroga e/o di rinegoziazione, occorre valutare attentamente se avvalersi della sospensione in quanto ciò potrebbe impedire la possibilità di surroga e/o rinegoziazione (chiaramente durante la sospensione stessa) ma anche dopo, in quanto la decisione finale spetta alla banca stessa.

B) MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 56 DL 18/2020)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le micro, piccole e medie Imprese possono avvalersi della sospensione, fino al 30 settembre 2020, per il pagamento di:

rate di prestiti e mutui;

canoni di leasing;

prestiti non rateizzati.

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020, i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, le linee di credito accordate “sino a revoca”.

Anche per tali benefici occorrerà presentare una autocertificazione con la quale l’Impresa attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale (comma 2, lett. c).

Ad oggi nessuna misura di sospensione è stata adottata a favore di soggetti che abbiano contratto finanziamenti personali (credito al consumo quali finanziamenti e cessioni del quinto).

C) ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS (Art. 44 DL 18/2020)

1. CONTENUTO

La disposizione in oggetto mira fornire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi (ivi inclusi i professionisti iscritti alle proprie Casse Professionali) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, attraverso la creazione di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Allo stato attuale il Fondo è stato dotato di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

2. MODALITA’ DI RICHIESTA E ATTESA DI DECRETI DI ATTUAZIONE

Per l’attuazione di questa misura lo stesso articolo dispone che occorrerà attendere uno o più decreti effettuati di concerto tra il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni. In tale decreto dovranno essere fissati i criteri di assegnazione, le priorità ed i relativi importi.

Si resta pertanto in attesa dei vari Decreti attuativi.



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