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D.L. “Cura Italia” – Artt. 60, 61 e 62

Art. 60 “Rimessione in termini dei versamenti – 61 “Sospensione dei versamenti …” – 62 “Sospensione dei termini …” – in sintesi F24

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Circolare 1 – Decreto CURA_ITALIA n. 18 del 17.03.2020

La scorsa settimana una circolare dell’ADE aveva di fatto sospeso i versamenti degli F24 in scadenza al 16/03/2020 senza però dare indicazioni ulteriori, rinviando di fatto al decreto del Governo. Il Governo ora ha definiti i termini di rinvio di tutte le scadenze.

 

Circ. n. 1 del 18.03.2020
CIRCOLARE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE DEL “DECRETO CURA ITALIA” N. 18 DEL 17.03.2020
Con la presente circolare si offre una sintesi delle norme previste dal Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 c.d. Decreto Cura Italia (o Decreto Marzo) concernente le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le misure principali, di seguito riassunte, necessiteranno di specifica analisi settoriale, al fine di verificare la possibilità e/o modalità di fruizione del relativo beneficio, agevolazione o sospensione. Le misure analizzate, potranno essere eventualmente oggetto di modifiche e/o proroghe sia in sede di conversione in legge, che con successivo decreto (c.d. Decreto Aprile).
SOMMARIO:
1) MISURE FISCALI
2) MISURE RELATIVE AL LAVORO
3) MISURE RELATIVE ALLE IMPRESE
4) MISURE GENERALI

1) MISURE FISCALI
a) Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, insieme al versamento Iva. I settori in questione sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;

b) Per soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, vi è sospensione dei versamenti in autoliquidazione (versamenti Iva, ritenute, contributi previdenziali, assistenziali e di assicurazione obbligatoria), purché con fatturato inferiore a 2 milioni di euro nell’ultimo periodo di imposta;

c) Per coloro ai quali non si applica la sospensione, si differisce il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;

d) I ricavi ed i compensi percepiti dalla data di entrata i vigore della presente norma fino al 31 marzo non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto, purché abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo di imposta precedente;

e) Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle Entrate;

f) Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, nonché sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

g) Vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail;

h) E’ prevista la deducibilità delle donazioni effettuate, per sostenere l’emergenza Covid-19, da persone fisiche, enti non commerciali ed imprese; a tal fine vengono introdotti dei limiti alla detrazione, pari al 30% con beneficio massimo di euro 30.000,00 per le persone fisiche;

i) Quanto agli affitti di natura non abitativa (commerciale) agli esercenti di attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, purché l’affitto riguardi locali C1;

l) Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale

2) MISURE RELATIVE AL LAVORO
a) Blocco dei licenziamenti per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Sospesa la possibilità al datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificati motivi di carattere oggettivo;

b) Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000,00 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul
luogo di lavoro (non in modalità di lavoro agile – smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

c) Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi con partita iva e ai lavoratori con rapporto co.co.co., iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione o altra forma di previdenza;

d) La cassa integrazione in deroga viene estesa in tutto territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di ogni settore produttivo;

e) I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, hanno a disposizione la nuova causale “Covid-19” per massimo 9 settimane e la possibilità è estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

f) Assegno ordinario – causale “emergenza Covid-19” – esteso anche ai lavoratori dipendenti di datori iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

g) Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza pari a 300.000.000,00 di euro per gli esclusi dall’indennizzo di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

h) Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato;

i) Congedo parentale di 15 giorni al 50% dello stipendio per genitori lavoratori di figli sotto i 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata. Il congedo è concesso alternativamente ad entrambi i genitori con possibilità di frazionamento, per un totale complessivo di 15 giorni;

l) Alternativamente al congedo di cui al precedente punto vi è la possibilità di beneficiare del bonus baby-sitter nel limite di 600,00 euro, aumentato ad 1.000,00 euro per il personale del Servizio Sanitario nazionale e delle Forze dell’ordine.

3) MISURE RELATIVE ALLE IMPRESE
a) Sospensione dei mutui e finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza), fino al 30.09.2020, a fronte di autocertificazione di aver subito carenza di liquidità quale conseguenza della crisi Covid-19; b) Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;

c) Per i mutui prima casa è prevista l’estensione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti all’agevolazione ”Fondo di solidarietà Mutui prima casa” (moratoria fino a 18 mesi) purché autocertifichino di aver avuto una contrazione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019; d) I lavoratori con rapporti di collaborazione sportiva potranno godere di indennità alla stregua dei professionisti 4) MISURE GENERALI

a) Limitatamente al periodo della crisi, rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

b) Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022

c) In ambito medico la laurea diviene abilitante senza necessità dell’esame di stato con la previsione di ulteriori misure a favore delle strutture sanitarie finalizzate al potenziamento delle stesse;

d) Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Per l’espatrio rimane valida la scadenza indicata su documento

e) Cambiamenti per il servizio postale. Fino al 31 maggio 2020 per tutti gli invii raccomandati, assicurati, distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta.
In allegato alla presente un quadro sinottico delle principali sospensioni e scadenze.

Roma, lì 18.03.2020   – Avv. Marco Romoli



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